È valido, quando sia stato richiesto dal condòmino interessato, l’invio per e-mail da parte dell’amministratore dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. Lo afferma la Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, con sentenza 7 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019, n. 4 .

Chi obiettava che la PEC fosse l’unico mezzo valido viene smentito:  
“…In particolare quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., lamenta che avrebbe errato il giudice nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente con le modalità richieste dallo stesso Al., ossia via e.mail, posto che invece l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso.
La censura è infondata.
, e prosegue “… se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (omissis…).
Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino.

E’ valida l’assemblea convocata via mail!