I balconi aggettanti ( Sporgenti oltre il piano della facciata e non quelli inj nicchia ) di un condominio appartengono ai lotti e quindi ai rispettivi proprietari. In ragione di ciò la manutenzione compete ai singoli proprietari che non possono ripartirle in condominio. Esiste una sola eccezione, quella in cui cui i balconi rechino rivestimenti esterni di particolare pregio o fregi ornamentali tali da avere una funzione estetica che caratterizzi l’intero immobile. È quanto ha affermato il tribunale di Roma in una recente sentenza (n. 20202/2018), conformandosi alla giurisprudenza della Cassazione.

In estrema sintesi ad ogni condomino spetta la sistemazione del pavimento del proprio balcone e del “soffitto” costituito dalla parte inferiore e visibile del balcone sovrastante.

I BALCONI NON SONO PARTI COMUNI
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