L’andirivieni di sconosciuti dai modi “turistici” e insensibili alle consuetudini condominiali, segno chiaro della presenza di un B&B e di affitti brevi sovente provoca vari disagi ai condomini.

Sempre più spesso viene posta all’ordine del giorno dell’Assemblea la richiesta di modifica del regolamento al fine di impedire l’attività di affitto breve o di B&B.

Ma è davvero possibile farlo?

Si, è possibile farlo, ma non è cosa facile. In primo luogo occorre una delibera assembleare presa all’UNANIMITA‘. La ragione di una simile maggioranza è chiara, un tale divieto limita oggettivamente la redditività e quindi il valore dell’immobile. In secondo luogo occorre che la clausola debba essere TRASCRITTA NEI REGISTRI IMMOBILIARI, riteniamo assai giustamente al fine di tutelare gli acquirenti di unità immobiliari in condomini gravati da simili vincoli.

Detto ciò, la delibera assembleare sembra prevalere su qualsiasi normativa regionale in materia. Per chiarezza è bene ricordare ciò che la Cassazione ha evidenziato, ovvero che tale clausola è assimilata ad un SERVITU’ e in quanto tale deve essere TRASCRITTA SEPARATAMENTE nell’atto di acquisto, pena la non validità della stessa verso terzi! Non è sufficiente trascrivere l’intero Regolamento Condominiale, come con le clausole vessatorie, si vuole essere certi che l’acquirente sia CONSAPEVOLE della servitù che grava sul bene che intende acquistare, se non venisse informato adeguatamente avrebbe dunque diritto a fare il suo B&B..

B&B E AFFITTI BREVI. FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA.